Art. 18.
(Permesso di soggiorno per attesa occupazione).

      1. La mancanza di lavoro per il periodo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
      2. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rinnovabile consecutivamente solo una volta previa dimostrazione della capacità di autosostentamento del cittadino e della cittadina stranieri. Se i mezzi per l'autosostentamento derivano dall'accesso al sistema di ammortizzatori sociali, il permesso è rinnovato per la durata dei medesimi. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere richiesto più volte, non consecutive, dal cittadino e dalla cittadina straniero che ne abbiano i requisiti e può essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo qualora sussistono le condizioni previste dalla presente legge.
      3. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato anche al cittadino o alla cittadina stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari o di convivenza, che divorzino o si separino dal coniuge e che alla scadenza del permesso di soggiorno non abbiano i requisiti per convertirlo in permesso di soggiorno ad altro titolo.